ASTE GIUDIZIARIE - Come partecipare
Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza
incanto quello che interessa, si deve:
- prendere nota:
del Notaio davanti al quale avviene la vendita;
del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.)
o del numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi);
del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice
Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;
della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;
… successivamente …
- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente
per la vendita e prendere visione della relativa ordinanza.
Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete
l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente
digitalizzata, anche la relativa ordinanza del giudice che dispone la
vendita.
Nell'ordinanza dovrà essere espressamente
indicato:
la messa in vendita senza incanto;
le modalità di vendita del bene (esempio : "…
in unico lotto …");
la proprietà del bene;
la descrizione dell'immobile;
lo stato dell'immobile;
il prezzo base della vendita;
la somma che la persona interessata all'acquisto del
bene deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione alla vendita
(detta somma deve esser pari ad una misura percentuale del prezzo che
la persona intende offrire per acquistare il bene. Tale misura percentuale
è specificata nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene
imputata in parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si
presume saranno necessarie. Si tenga presente che, nell'ipotesi in cui
la somma imputata alle spese di vendita risultasse insufficiente, la
stessa andrà soggetta a conguaglio);
le modalità del deposito (esempio: "…
presso la Cancelleria - Depositi Giudiziari …"; " …
su libretto bancario n. xxxxxxx presso la Banca …");
il termine prima del quale l'offerta non può
essere revocata (se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta
non può revocarsi prima di venti giorni);
il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta
(esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");
come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;
la fissazione dell'udienza di vendita e specificare
che, nel caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà
ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge prevede
che se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli
offerenti il Giudice può disporre la vendita a favore del maggiore
- o migliore - offerente oppure ordinare la vendita all'incanto);
il termine per il versamento del residuo del prezzo
in caso di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120
giorni dall'aggiudicazione …");
la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di
vendita e del passaggio di proprietà;
la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per
tre giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente, nonché
la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno dieci giorni prima
della vendita, sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia nel cui
ambito si trova il Tribunale oltre all'eventuale pubblicazione, per
estratto, su uno o più giornali da effettuarsi una o più
volte a decorrere da una certa data;
altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita
venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura concorsuale).
...In seguito …
- prendere visione della perizia tecnica estimativa
dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso Giudice competente
per la vendita che si trova anch'essa nella Cancelleria del Giudice.
Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete l'avviso
di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente
digitalizzata, anche la relativa perizia estimativa.
Della perizia si dovranno prendere in esame:
i dati catastali (gli stessi possono variare se il bene
messo in vendita è un terreno o un manufatto. Se si tratta di
un manufatto non censito, in allegato alla relazione, l'esperto deve
produrre gli estremi di denuncia al N.C.E.U. e provvedere al relativo
accatastamento di cui lo stesso esperto dovrà dare notizia);
lo stato dell'immobile (se libero o occupato. Nel primo
caso non vi è nessun problema nel secondo, se cioè l'immobile
è occupato dal proprietario debitore, occorrono circa dodici
mesi per liberare il bene. Da evidenziare, inoltre, che nel caso in
cui l'immobile risulti locato, per la sua liberazione dovrà aversi
riguardo alla situazione specifica);
la descrizione particolareggiata del bene, comprensiva
di planimetria (la stessa può variare se il bene messo in vendita
è un terreno o un manufatto. Nel caso si tratti di un manufatto
verificare se siano stati commessi abusi edilizi da parte del proprietario
e se vi sono i relativi condoni);
la stima del bene medesimo, ovvero il suo valore di
mercato al momento della perizia, che costituisce il prezzo base della
vendita ( da notare che nella maggior parte dei casi, dalla data della
stima a quella della messa in vendita del bene trascorre diverso tempo
per cui, il prezzo di vendita può subire delle variazioni);
Come redigere la domanda di partecipazione
Esaminata l'ordinanza e la perizia estimativa, se intendete
partecipare alla vendita quali offerenti, dovrete redigere un apposita
domanda che, sulla base delle indicazioni fornite nell'ordinanza del
Giudice competente alla vendita, dovrete depositare presso la competente
Cancelleria.
Per maggior chiarezza, sono stati riprodotti, a titolo meramente
indicativo, dei fac-simile esplicati di domanda secondo tre principali
tipologie, ovvero per offerta diretta, per persona da nominare (solo
a mezzo di legale), per conto di società o ente, scaricabili nella sezione modulistica.