ASTE GIUDIZIARIE - Come partecipare

Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza incanto quello che interessa, si deve:

- prendere nota:

del Notaio davanti al quale avviene la vendita;

del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.) o del numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;

della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;

… successivamente …

- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente per la vendita e prendere visione della relativa ordinanza.

Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa ordinanza del giudice che dispone la vendita.

Nell'ordinanza dovrà essere espressamente indicato:

la messa in vendita senza incanto;

le modalità di vendita del bene (esempio : "… in unico lotto …");

la proprietà del bene;

la descrizione dell'immobile;

lo stato dell'immobile;

il prezzo base della vendita;

la somma che la persona interessata all'acquisto del bene deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione alla vendita (detta somma deve esser pari ad una misura percentuale del prezzo che la persona intende offrire per acquistare il bene. Tale misura percentuale è specificata nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene imputata in parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si presume saranno necessarie. Si tenga presente che, nell'ipotesi in cui la somma imputata alle spese di vendita risultasse insufficiente, la stessa andrà soggetta a conguaglio);

le modalità del deposito (esempio: "… presso la Cancelleria - Depositi Giudiziari …"; " … su libretto bancario n. xxxxxxx presso la Banca …");

il termine prima del quale l'offerta non può essere revocata (se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta non può revocarsi prima di venti giorni);

il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta (esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");

come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;

la fissazione dell'udienza di vendita e specificare che, nel caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge prevede che se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti il Giudice può disporre la vendita a favore del maggiore - o migliore - offerente oppure ordinare la vendita all'incanto);

il termine per il versamento del residuo del prezzo in caso di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione …");

la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di vendita e del passaggio di proprietà;

la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per tre giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente, nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno dieci giorni prima della vendita, sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia nel cui ambito si trova il Tribunale oltre all'eventuale pubblicazione, per estratto, su uno o più giornali da effettuarsi una o più volte a decorrere da una certa data;

altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura concorsuale).

...In seguito …

- prendere visione della perizia tecnica estimativa dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso Giudice competente per la vendita che si trova anch'essa nella Cancelleria del Giudice.


Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa perizia estimativa.

Della perizia si dovranno prendere in esame:

i dati catastali (gli stessi possono variare se il bene messo in vendita è un terreno o un manufatto. Se si tratta di un manufatto non censito, in allegato alla relazione, l'esperto deve produrre gli estremi di denuncia al N.C.E.U. e provvedere al relativo accatastamento di cui lo stesso esperto dovrà dare notizia);

lo stato dell'immobile (se libero o occupato. Nel primo caso non vi è nessun problema nel secondo, se cioè l'immobile è occupato dal proprietario debitore, occorrono circa dodici mesi per liberare il bene. Da evidenziare, inoltre, che nel caso in cui l'immobile risulti locato, per la sua liberazione dovrà aversi riguardo alla situazione specifica);

la descrizione particolareggiata del bene, comprensiva di planimetria (la stessa può variare se il bene messo in vendita è un terreno o un manufatto. Nel caso si tratti di un manufatto verificare se siano stati commessi abusi edilizi da parte del proprietario e se vi sono i relativi condoni);

la stima del bene medesimo, ovvero il suo valore di mercato al momento della perizia, che costituisce il prezzo base della vendita ( da notare che nella maggior parte dei casi, dalla data della stima a quella della messa in vendita del bene trascorre diverso tempo per cui, il prezzo di vendita può subire delle variazioni);

Come redigere la domanda di partecipazione

Esaminata l'ordinanza e la perizia estimativa, se intendete partecipare alla vendita quali offerenti, dovrete redigere un apposita domanda che, sulla base delle indicazioni fornite nell'ordinanza del Giudice competente alla vendita, dovrete depositare presso la competente Cancelleria.
Per maggior chiarezza, sono stati riprodotti, a titolo meramente indicativo, dei fac-simile esplicati di domanda secondo tre principali tipologie, ovvero per offerta diretta, per persona da nominare (solo a mezzo di legale), per conto di società o ente, scaricabili nella sezione modulistica.




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